Art. 5.
(Organi).

      1. Sono organi della Fondazione:

          a) l'organo di indirizzo;

          b) l'organo di consulenza scientifica;

          c) il presidente;

          d) il consiglio di amministrazione;

          e) l'organo di controllo.

      2. L'organizzazione della Fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto, che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491. I componenti degli organi della Fondazione agiscono e operano nell'interesse esclusivo della Fondazione medesima. È vietata ogni forma di mandato imperativo.